Il legale rappresentante possiede la rappresentanza della società nei confronti di terzi.
Ha il potere di esprimere all’esterno la volontà sociale, cioè di agire in nome e per conto della società. Tale potere ha quindi rilevanza esterna (al contrario del ruolo di amministratore che ha rilevanza interna).
È legittimato ad agire in giudizio per gli interessi della società, far valere diritti e contestare eventuali obblighi a essa ascritti.
La normativa nazionale di riferimento è il codice civile, libro V:
Art. 2266 Rappresentanza della società
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396.
Nulla esclude dunque, che lo statuto conferisca il poter di rappresentanza solo ad alcuni degli amministratori, può essere ad esempio riservata la qualità di rappresentante al solo presidente del consiglio di amministrazione o ai soli consiglieri delegati.